Il Tribunale di Brescia ha pronunciato una interessante sentenza (n. 2873/2019) in tema di garanzia fideiussoria.

Il Caso

Un’importante impresa tedesca operante in Italia vendette un grosso macchinario ad una società italiana.

In considerazione del prezzo elevato del bene, riscontrata la difficoltà di ottenere garanzie direttamente dall’acquirente, la società venditrice chiese ed ottenne una garanzia fideiussoria personale da parte del legale rappresentante della società debitrice.

La fideiussione fu rilasciata con espressa deroga alla norma di cui all’art. 1495 cod. civ., che stabilisce che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

A seguito dell’inadempimento della società acquirente, la venditrice ottenne un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del fideiussore, il quale propose opposizione ritenendo che il bene venduto presentasse difettosità.

Terminata la trattazione della causa senza l’assunzione di alcun mezzo di prova, il Tribunale ha così motivato il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo:

Risulta necessario, in primo luogo, esaminare il tenore della garanzia oggetto di escussione; ebbene, deve ritenersi che essa debba essere inquadrata nell’ambito del contratto autonomo di garanzia.
Deve rammentarsi, invero, come l’elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia sia rinvenibile non tanto nella previsione di un obbligo del garante di pagare a semplice richiesta (risolvendosi detta pattuizione in un obbligo di
solve et repete astrattamente compatibile tanto con la fideiussione che con la garanzia autonoma), quanto nella espressa rinuncia a sollevare eccezione alcuna afferente il rapporto garantito.

Solo tale rinuncia, infatti, contraddistingue in modo inequivoco la garanzia, precludendo al garante di sollevare contestazioni attinenti al rapporto sottostante e riducendo in tal modo il legame tra la garanzia e tale rapporto a una accessorietà ontologica insita nella nozione stessa di “garanzia”.
Alla luce di quanto osservato, pertanto, deve riconoscersi la natura autonoma della garanzia oggetto di escussione nel caso di specie. Tale autonomia preclude al garante, oggi opponente, di sollevare tutte le eccezioni attinenti al rapporto sottostante, stante lo sganciamento del contratto autonomo di garanzia rispetto al rapporto sottostante garantito.

Ne consegue che l’unica possibilità di contestazione efficacemente opponibile dal garante, oltre a quelle attinenti alla nullità della stessa garanzia, è rappresentata dalla c.d. exceptio doli generalis seu presentis, ossia dalla dimostrazione liquida del carattere fraudolento dell’escussione della garanzia a prima richiesta.

L’exceptio doli rappresenta, infatti, un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato: con essa si mira a reprimere l’abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficiario.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il rimedio dell’
exceptio doli sia esperibile in caso di escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere creditore), o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell’oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti.

Nel caso in esame l’opponente ha sollevato delle eccezioni – in particolare: di inadempimento, ex art. 1460 c.c., sul presupposto della sussistenza di vizi nel bene fornito dalla convenuta opposta al debitore garantito (……). – che, stante la loro inerenza al rapporto sottostante, non rientrando certamente nell’ambito di applicazione dell’exceptio doli, non possono assumere rilievo al fine di paralizzare l’escussione della garanzia.

Si deve escludere, pertanto, la portata abusiva dell’escussione, stante l’inopponibilità di tali eccezioni alla beneficiaria della garanzia, in considerazione del carattere autonomo della stessa. Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia, la cui causa concreta è proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia nei casi in cui essa sia dipesa da inadempimento colpevole, sia quando tale inadempimento non sia colpevole o addirittura manchi del tutto.
Alcuna eccezione, invece, è stata sollevata dall’opponente in relazione alla validità della garanzia azionata.

L’opposizione in esame deve pertanto essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.