Sul caso di un acquirente della casa coniugale assegnata al coniuge convivente con figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, la Corte di Cassazione (n. 15367/2015, del 3 giugno – 22 luglio 2015) ha affermato i seguenti principi, applicabili sia ai coniugi separati che divorziati:

Il provvedimento di assegnazione dell’abitazione familiare è sempre opponibile al terzo acquirente in data successiva anche se tale provvedimento non sia stato trascritto. Invero, il provvedimento giudiziale di assegnazione è sempre munito del requisito della data certa; per ciò, ove non venga trascritto, esso è comunque opponibile ai terzi per la durata di nove anni; in caso di sua trascrizione, l’efficacia si protrare anche oltre i nove anni.

L’assenza di figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, comporta la mancanza di prole da tutelare mediante l’assegnazione dell’abitazione familiare in favore del genitore con essi convivente. L’assenza di figli da tutelare rende, pertanto, inproponibile un giudizio di comparazione tra le esigenze della proprietà (nel caso trattato, del terzo acquirente) e quelle di tutela dei figli della coppia – separata o divorziata che sia.

Ove non vi sia prole da tutelare mediante l’assegnazione dell’abitazione, il proptrarsi della sua occupazione da parte del coniuge cui l’immobile era stato assegnato in virtù della convivenza con figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, non può essere ancorata alla tutela del preteso coniuge economicamente più debole, poiché il diritto personale di godimento dell’abitazione esula dal tema dei diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di separazione o divorzio.

L’efficacia del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione dai coniugi (separati) o dagli ex coniugi (divorziati) attraverso il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il terzo acquirente dell’immobile, invece, potrà solo instaurare un giudizio ordinario di cognizione, proponendo una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti con il medesimo conviventi.